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Circolari dello Studio 

 


Reverse charge: Circolare Agenzia delle Entrate n. 14/E del 27/03/2015 - Primi chiarimenti

Napoli, 1 aprile 2015

Alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, relativamente al settore edile, il reverse charge di cui alla lettera a) dell'articolo 17, sesto comma, continua ad applicarsi solo alle ipotesi di subappalto relative alle attività identificate dalla sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO, diverse da quelle di installazione di impianti, demolizione e completamento.
Infatti, la Legge di Stabilità 2015 ha esteso l'obbligo di inversione contabile alle "prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici" (cfr. lettera a-ter) dell'art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972).
Per ciò che concerne il concetto di "edificio", l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la disposizione deve intendersi riferita sia ai fabbricati ad uso abitativo sia a quelli strumentali, ivi compresi quelli di nuova costruzione, nonché alle parti di essi (ad esempio, singolo locale di un edificio). Devono ricomprendersi, inoltre, nell'ambito applicativo della norma anche gli edifici in corso di costruzione. Non rientrano, pertanto, nella nozione di edificio e vanno, quindi, escluse dal meccanismo del reverse charge, le prestazioni di servizi aventi ad oggetto, ad esempio, terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, etc., salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell'edificio stesso (ad esempio, piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti, etc.).
L'Agenzia, inoltre, ha spiegato che per individuare le attività da assoggettare al reverse charge si debba fare riferimento unicamente ai codici attività della Tabella ATECO 2007.
Sono, dunque, da ricomprendere nell'ambito applicativo della norma le attività classificate dalla suddetta Tabella come servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento, a condizione che questi ultimi siano riferiti esclusivamente ad edifici. In particolare:
- Pulizia
• 81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici;
• 81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali.
- Demolizione
• 43.11.00 Demolizione;
- Installazione di impianti relativi ad edifici
• 43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione);
• 43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione);
• 43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione;
• 43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione);
• 43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
• 43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili;
• 43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni;
• 13 43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici).
- Completamento di edifici
• 43.31.00 Intonacatura e stuccatura;
• 43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate;
• 43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili (La posa in opera di "arredi" deve intendersi esclusa dall'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile, in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici);
• 43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri;
• 43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri;
• 43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili – muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici);
• 43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. "completamento di edifici".

Si evidenzia, infine, che in presenza di un unico contratto, comprensivo di una pluralità di prestazioni di servizi, in parte soggette al regime dell'inversione contabile e in parte soggette all'applicazione dell'IVA nelle modalità ordinarie, si dovrà procedere alla scomposizione delle operazioni oggetto del contratto, distinguendo le singole prestazioni assoggettabili al regime del reverse charge, da quelle assoggettabili ad IVA secondo le regole ordinarie.
Qualora le indicazioni sopra fornite siano di difficile applicazione, in una logica di semplificazione, anche le prestazioni soggette al reverse charge, seguono le regole Iva ordinarie.

 

 

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