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Circolari dello Studio 

 


Riduzione dei termini per l'esercizio del diritto di detrazione

Riduzione dei termini per l'esercizio del diritto alla detrazione
L'art. 2 del D.L. n. 50/2017, ha apportato modifiche alla disciplina del diritto alla detrazione dell'IVA, con riguardo al termine entro il quale il diritto può essere esercitato e, correlativamente alla registrazione nella contabilità dei sottostanti documenti (fatture d'acquisto e bollette doganali di importazione).
Di seguito si illustra la disciplina previgente nonché quella introdotta dalle citate modifiche normative.


Termini per l'esercizio del diritto alla detrazione prima delle modifiche apportate dall'art. 2 D.L. n. 50/2017
Nella disciplina previgente, l'arco temporale per operare la detrazione comprendeva tre "periodi d'imposta", giacché il diritto poteva esercitarsi a partire dalla sua nascita - cioè dal momento in cui l'imposta diveniva esigibile - e fino alla dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione era sorto (art. 19, co.1, D.P.R. n. 633/1972).
In particolare l'art. 19 stabiliva che "il diritto alla detrazione dell'imposta [...] sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile è può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto [...]".
Con riferimento invece al momento di registrazione delle operazioni passive (acquisti) l'art. 25 co.1, D.P.R. n. 633/1972 nella versione previgente disponeva che le stesse dovevano essere annotate in apposito registro "anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla liquidazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta".


Termini per l'esercizio del diritto alla detrazione dopo le modifiche apportate dall'art. 2 D.L. n. 50/2017
Nella nuova formulazione, l'art. 19 stabilisce invece che il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
In particolare l'art. 19 stabilisce che "il diritto alla detrazione dell'imposta [...] sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo[...]".
Con riferimento invece al momento di registrazione delle operazioni passive (acquisti) l'art. 25 co.1, D.P.R. n. 633/1972 nella nuova formulazione dispone che le stesse devono essere annotate in apposito registro "anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno".

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